Riduzioni Tariffarie

In questa pagina potete trovate tutte le informazioni relative alle riduzioni previste secondo normativa e secondo il Regolamento vigente.

ART. 21 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 5 %;
  • b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 5 %;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5% nella quota fissa e nella quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro gennaio dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 22 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23.

4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% nella quota fissa e nella quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro gennaio dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 23 – RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo sulla quota variabile della tariffa.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata può anche raggiungere il 50% della quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 Gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E’ facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo de1l’attività ed il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 23 bis – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell’art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART. 23 ter. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

ART. 23 ter – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’UTENZA NON DOMESTICA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l’utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all’ART. 23 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico.

3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.

4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Gestore comunica l’eventuale non accoglimento dell’istanza entro 30 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l’istanza si intende accolta.

6. Entro il 30 giugno di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune – tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati – e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

  • a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
  • b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;
  • c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;
  • d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
  • e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  • f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l’attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all’utenza non domestica l’esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell’utente e si applicano le sanzioni previste all’ART.31, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.

8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 24 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.

ART. 25 – ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettere a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l’accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all’apposito modulo di richiesta.

4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

5. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l’entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

7. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

ART. 26 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con delibera tariffaria. In caso contrario, esse saranno proporzionalmente ridotte.

Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti